lunedì 2 aprile 2012

Circolare INPS 47 del 27.03.2012: conferma dell'esclusione del Durc dall'autocertificazione.

L'INPS ha emanato una nuova circolare, la n. 47, il 27 marzo scorso. L'oggetto riguarda le istruzioni organizzative ed operative per l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. Tra le altre cose, in tale circolare l'Inps torna sulla non autocertificabilità del Durc. Ecco il passaggio specifico ed il link alla circolare.

Fattispecie escluse dall’autocertificazione

L’articolo 49 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 non è stato modificato dalla norma citata in oggetto e, pertanto, “ i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE, di marchi e brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”.

Per quanto concerne il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nel confermare nella sostanza la precedente disciplina il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha precisato che l’articolo 44 bis definisce esclusivamente una modalità di acquisizione del DURC da parte delle Pubbliche Amministrazioni senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (INPS, INAIL, Cassa Edile) non possono essere sostituite da un’autocertificazione, che non insiste, evidentemente né su fatti, né su "status" né tantomeno su qualità personali.

Peraltro, come precisato nel messaggio n. 1462 del 26 gennaio 2012 lo stesso Ministero ha chiarito l’inapplicabilità dell’articolo 40, comma 02, del D.P.R. n. 445 del2000, inquanto nei casi previsti dal legislatore e, in particolare, dall’articolo 90, comma 9 del D.Lgs. n.81/2008, il DURC può essere espressamente presentato dai privati alla Pubblica Amministrazione.

Analoghe considerazioni vanno svolte per il certificato di agibilità relativo alle imprese del settore dello spettacolo, iscritte alla gestione ex ENPALS e per le attestazioni di regolarità contributiva in generale.

Le medesime considerazioni valgono per la certificazione di esposizione all’amianto rilasciata dall’Inail e per i verbali relativi ad accertamenti medico legali redatti da strutture sanitarie pubbliche, in quanto documenti rilasciati all’esito di valutazioni effettuate da organismi tecnici.

Inoltre, deve ritenersi che quanto previsto dall’art. 4 comma 2 Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, per i verbali di invalidità civile, possa essere esteso al certificato di esposizione all’amianto ed ai verbali di invalidità ordinaria.

Pertanto, detti documenti possono essere presentati in copia, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall’istante ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445 del 2000, il quale deve altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.

Circolare Inps 47 del 27.03.2012

Legge 183 del 12 novembre 2011

Direttiva 14/2011 Ministro della Funzione Pubblica: adempimenti urgenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive

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