martedì 10 aprile 2012

Scheda: le modifiche nel 2012 al Codice dei contratti (II aggiornamento)

Aggiornamento della scheda sui principali provvedimenti che, nel corso di questi primi mesi del 2012, hanno apportato modifiche al codice dei contratti pubblici: venerdì 6 aprile è stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, cosiddetto "decreto semplificazioni".
Ecco la scheda aggiornata che riassumere le principali modifiche con i link ai testi normativi:

Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento.)
L'articolo 5 modifica l'articolo 135, comma 1 del codice dei contratti: il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita' dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato oltre che per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, anche per reati di usura, riciclaggio nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

Legge 24 marzo 2012 n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. c.d. Decreto liberalizzazioni)
Le modifiche al codice dei contratti sono contenute negli articoli tra il 41 ed il 55, ricompresi al titolo II - capo I, Misure per lo sviluppo infrastrutturale. Si tratta di norme riguardanti le opere strategiche ed il project financing. Con l'art. 44 della legge, viene introdotto un nuovo istitituto, il contratto di disponibilità: il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo.

Legge 4 aprile 2012 n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo c.d. Decreto semplificazioni)
Si segnala l'Art. 6 - bis Disposizioni per il pagamento dell’imposta di bollo per via telematica che stabilisce che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, verranno stabilite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto,  le modalità per il calcolo e per il pagamento dell’imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui questa è dovuta.
Art. 14 - comma 6 bis: riguarda il DURC e stabilisce che "nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni". La norma quindi non riguarda servizi e forniture.
L'intera sezione III è dedicata poi alle semplificazioni in materia di appalti publici.
L'articolo 20 introduce varie modifiche al codice dei contratti. Viene introdotto l'art. 6 bis: la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alle gare di affidamento dei contratti pubblici avverrà attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In questo modo saranno fortemente semplificate le procedure di verifica. Viene modificato l'art. 38: il comma 1 ter prevede ora che "in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione é cancellata e perde comunque efficacia." In precedenza l'esclusione era di un anno.
Ulteriori modifiche introdotte dall'articolo 20 della legge 35/2012 riguardano le procedure per i contratti di sponsorizzazioni di interventi su beni culturali, le sanzioni interdittive per la SOA e la disciplina per la certificazione dei lavori eseguiti all'estero.
L'articolo 21 modifica il comma 2 dell'articolo 29 del Codice dei contratti: "in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento."

Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (decreto fiscale)
l'articolo 1, comma 5 del decreto-legge modifica il comma 2 dell'articolo 38 del codice dei contratti, precisando che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
In conseguenza di tale modifica, il contribuente ammesso a rateizzazione del debito tributario ed in regola con i pagamenti potrà essere ammesso a gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011Entra in vigore mercoledì 21 marzo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 6 marzo scorso.
Vengono aggiornati, per la prima volta dopo l'introduzione del Codice dei contratti, gli schemi tipo per la programmazione triennale e l'elenco annuale dei contratti pubblici.
In particolare è prevista l'introduzione, con la scheda 4, della facoltà per le Amministrazioni di redarre un documento di programmazione non solo dei lavori pubblici ma anche delle forniture e dei servizi.
Per i lavori pubblici, novità sui vincoli per inserire un lavoro nell'elenco annuale.

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