mercoledì 4 aprile 2012

Soglia per l'affidamento diretto dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

Come noto, il d.l. 13 maggio 2011, n. 70 e la successiva legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, hanno modificato l’art. 125, comma 11, del codice dei contratti portando la soglia per l'affidamento diretto da parte del responsabile di procedimento a 40.000 euro.
Si è però creata una situazione d'incertezza per l'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, dato che l'art. 267 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti (d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010) continua a stabilire per questa tipologia di servizi una soglia diversa - 20.000 euro.
Il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, reso recentemente in risposta ad un'interrogazione in Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, è che
si debba assogettare anche il settore dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria al regime generale di cui all'articolo 125, comma 11
e che quindi valga anche per questa tipologia di servizi la soglia dei 40.000 euro.

Analoga interpretazione era già stata rilasciata dall'AVCP.

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