domenica 15 aprile 2012

Responsabilità solidale dell'appaltatore e intervento sostitutivo: i codici identificativi dall'Agenzia delle entrate

Responsabilità solidale dell'appaltatore
L’articolo 35, comma 28, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto la responsabilità solidale dell’ appaltatore per i versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, dovuti dal subappaltatore per le prestazioni di lavoro dipendente riferite ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.
L’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, precisa inoltre che
“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”

Intervento sostitutivo
L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2010, n. 207, prevede l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore.
“Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”.

I codici identificativi
Con risoluzione 34/E l'Agenzia delle entrate comunica l'attivazione dei codici, da indicare nel modello F24, per consentire la corretta identificazione del soggetto obbligato in solido ovvero della stazione appaltante o amministrazione che procede ad effettuare l'intervento sostitutivo.  

Risoluzione 34/E dell'Agenzia delle entrate

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