Per gli appalti pubblicati dal 1 gennaio 2013, la soglia dei 150.000 euro prevista dal Codice dei contratti pubblici (art. 7, co. 8, DLgs 163/2006), è aggiornata al valore di 40.000 euro. E’ quanto previsto dal Comunicato del Presidente dell’Autorità del 29 aprile 2013, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio prossimo. La novità, che entrerà in vigore dalla pubblicazione in G.U. ed avrà validità retroattiva dal 1 gennaio 2013, riguarda le attività del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il quale se in precedenza, per appalti compresi tra i 40 e i 150.000 euro, inviava all’Autorità solo una scheda di aggiudicazione semplificata, ora dovrà inviare tutti i dati sul ciclo di vita dell’appalto fino alla sua conclusione. Per tutte le fattispecie di importo inferiore o uguale a 40.000 euro, sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG.
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martedì 7 maggio 2013
giovedì 15 novembre 2012
"Durc sotto i 20mila euro": Circolare 30 ottobre 2012, n. 4536 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Estratto dalla Circolare 30 ottobre 2012, n. 4536 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
"Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. "
G.U. 13 novembre 2012, n. 265
(...)
7. Acquisizione del DURC per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro
Un'ulteriore problematica riguarda il documento unico di regolarità contributiva (DURC). Il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge n. 2/2009 prevede, all'art. 16-bis, comma 10, che le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscano d'ufficio il DURC, anche attraverso strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
In conformità a tale assunto, il regolamento prevede, all'art. 6, comma 3, le fasi in cui il DURC, in corso di validità, debba essere acquisito d'ufficio.
Nello specifico:
"3 ...Omissis...
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lettera i), del codice;
b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 8, del codice;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale."
Il decreto-legge n. 70/2011 convertito con legge n. 106/2011 stabilisce, all'art. 4, comma 14-bis, che per i contratti pubblici di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possano produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo del documento di regolarità contributiva, e che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Ciò posto, occorre chiarire - in riferimento ai contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro - a quali fasi della procedura individuate in seno all'art. 6, comma 3, del regolamento si applichi la novella introdotta dal decreto-legge n. 70/2011 convertito con legge n. 106/2011 e, pertanto, se si possa procedere all'affidamento ed alla successiva stipula di un contratto solo sulla base dell'autocertificazione.
Al riguardo, anche se la richiamata norma si riferisce ai "contratti stipulati" e ai "soggetti contraenti", alla luce della ratio della stessa, finalizzata ad introdurre criteri di massima semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi, si chiarisce che, limitatamente ai contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro, fermo restando l'obbligo di controllo a campione dell'amministrazione in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai contraenti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva è ammissibile per tutte le fasi individuate dall'art. 6, comma 3 del regolamento, ivi inclusa la fattispecie recata dalla lettera c) relativa alla stipula del contratto.
domenica 28 ottobre 2012
AVCPASS: dal primo gennaio la banca dati nazionale per gli appalti
Da il Sole 24 Ore - articolo di Mauro Salerno e Giorgio Santilli - Appalti: certificati snelli
Partenza a scaglioni per la banca dati nazionale dei contratti pubblici. La rivoluzione attesa per il primo gennaio 2013 - niente più carta, né rincorsa tra gli uffici per andare a caccia dei documenti necessari per partecipare alle gare - sarà obbligatoria solo per un 10% delle imprese e delle amministrazioni coinvolte nel mercato degli appalti pubblici. L'annuncio viene direttamente dal presidente dell'Autorithy di vigilanza sui contratti pubblici, Sergio Santoro, a caccia di una strategia per far sì che un servizio ad alto tasso di semplificazione non si trasformi in una zeppa capace di mandare in tilt il mercato. In questa chiave, Santoro ha firmato pure il bando-tipo: un documento fondamentale per rendere meno arbitrari i comportamenti delle stazioni appaltanti. «È una misura anti-corruzione e pro-concorrenza – spiega -. Limiterà la prassi dei bandi scritti ad hoc per favorire qualcuno, escludendo imprese che avrebbero i titoli per partecipare alla gara». Le stazioni appaltanti che non si atterranno alle regole, dovranno motivare le scelte e potranno essere "denunciate" all'Antitrust dall'Autorità.
La banca dati nazionale dei contratti pubblici è in realtà un vero servizio di semplificazione per imprese e stazioni appaltanti. Introdotta nel codice appalti dal decreto legge 5/2012 sulle semplificazioni, prevede che «dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione» alle gare di lavori, servizi e forniture sia acquisita tramite il servizio informatico istituiti presso l'Autorità. Il servizio «Avcpass» - si chiamerà così - permetterà alle stazioni appaltanti di verificare il possesso dei requisiti delle imprese - dal certificato antimafia alla regolarità della posizione fiscale e contributiva, dalla qualificazione Soa al possesso dei certificati di qualità - semplicemente collegandosi al sito dell'Autorità. Un lavoro di non poco conto considerando che intorno agli appalti gravita una galassia di 38 mila amministrazioni che nel 2011 hanno prodotto 1.243.000 procedure di gara.
«Partire di colpo, tutti insieme, il 1° gennaio 2013 comporterebbe uno strappo insopportabile per il mercato - sottolinea Santoro -. Per questo restringiamo l'obbligo di svolgere le gare con l'appoggio del servizio Avcpass solo al 10% degli operatori, delle stazioni appaltanti e dei contratti che però rappresenteranno il 75% del valore degli importi». Per gli altri l'Autorità immagina un percorso di avvicinamento a tappe progressive trimestrali che si concluderà con l'obbligatorietà per tutti dal 1° gennaio 2014. A gestire il servizio Avcpass - per un controvalore di 20.7 milioni per tre anni - sarà uno degli operatori delle tlc che hanno risposto alla gara bandita dall'Autorità a luglio e scaduta lo scorso 12 ottobre.
Prima di partire bisognerà però ottenere il via libera del garante della privacy sulla metodologia di acquisizione e gestione dei dati forniti dalle imprese. Poi bisognerà portare a termine le otto convenzioni che serviranno a riempire di contenuto la banca-dati. Al momento sono state firmate quelle con le Camera di Commercio (bilanci e composizione dei cda) e con l'Inps. Sono in corso di definizione le convenzioni con Accredia (certificazione di qualità), Inarcassa (posizione contributiva di architetti e ingegneri), Inail (Durc), ministero degli Interni (certificato antimafia), ministero della Giustizia (casellario giudiziario) e Agenzia delle Entrate (regolarità fiscale). Su questo punto l'Autorità invita alla collaborazione. «È un compito molto difficile far dialogare i diversi sistemi – dice Santoro – ma immaginate che tipo di servizio potremmo offrire sostituendoci a tutti gli adempimenti che prima rimanevano in capo agli operatori privati. Una rivoluzione, che andrebbe estesa ad altri campi: penso al fisco».
Gelidi i commenti sull'obbligo di sottoscrivere una convenzione con l'Economia prevista dal Ddl stabilità. «Vediamo cosa succederà in Parlamento - è la risposta -. La banca dati è un “autobus normativo” di tale complessità per cui il conducente non può che essere unico»
Fonte: il Sole 24 ore
http://infrastrutture.ilsole24ore.com/bancadati/8110
Partenza a scaglioni per la banca dati nazionale dei contratti pubblici. La rivoluzione attesa per il primo gennaio 2013 - niente più carta, né rincorsa tra gli uffici per andare a caccia dei documenti necessari per partecipare alle gare - sarà obbligatoria solo per un 10% delle imprese e delle amministrazioni coinvolte nel mercato degli appalti pubblici. L'annuncio viene direttamente dal presidente dell'Autorithy di vigilanza sui contratti pubblici, Sergio Santoro, a caccia di una strategia per far sì che un servizio ad alto tasso di semplificazione non si trasformi in una zeppa capace di mandare in tilt il mercato. In questa chiave, Santoro ha firmato pure il bando-tipo: un documento fondamentale per rendere meno arbitrari i comportamenti delle stazioni appaltanti. «È una misura anti-corruzione e pro-concorrenza – spiega -. Limiterà la prassi dei bandi scritti ad hoc per favorire qualcuno, escludendo imprese che avrebbero i titoli per partecipare alla gara». Le stazioni appaltanti che non si atterranno alle regole, dovranno motivare le scelte e potranno essere "denunciate" all'Antitrust dall'Autorità.
La banca dati nazionale dei contratti pubblici è in realtà un vero servizio di semplificazione per imprese e stazioni appaltanti. Introdotta nel codice appalti dal decreto legge 5/2012 sulle semplificazioni, prevede che «dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione» alle gare di lavori, servizi e forniture sia acquisita tramite il servizio informatico istituiti presso l'Autorità. Il servizio «Avcpass» - si chiamerà così - permetterà alle stazioni appaltanti di verificare il possesso dei requisiti delle imprese - dal certificato antimafia alla regolarità della posizione fiscale e contributiva, dalla qualificazione Soa al possesso dei certificati di qualità - semplicemente collegandosi al sito dell'Autorità. Un lavoro di non poco conto considerando che intorno agli appalti gravita una galassia di 38 mila amministrazioni che nel 2011 hanno prodotto 1.243.000 procedure di gara.
«Partire di colpo, tutti insieme, il 1° gennaio 2013 comporterebbe uno strappo insopportabile per il mercato - sottolinea Santoro -. Per questo restringiamo l'obbligo di svolgere le gare con l'appoggio del servizio Avcpass solo al 10% degli operatori, delle stazioni appaltanti e dei contratti che però rappresenteranno il 75% del valore degli importi». Per gli altri l'Autorità immagina un percorso di avvicinamento a tappe progressive trimestrali che si concluderà con l'obbligatorietà per tutti dal 1° gennaio 2014. A gestire il servizio Avcpass - per un controvalore di 20.7 milioni per tre anni - sarà uno degli operatori delle tlc che hanno risposto alla gara bandita dall'Autorità a luglio e scaduta lo scorso 12 ottobre.
Prima di partire bisognerà però ottenere il via libera del garante della privacy sulla metodologia di acquisizione e gestione dei dati forniti dalle imprese. Poi bisognerà portare a termine le otto convenzioni che serviranno a riempire di contenuto la banca-dati. Al momento sono state firmate quelle con le Camera di Commercio (bilanci e composizione dei cda) e con l'Inps. Sono in corso di definizione le convenzioni con Accredia (certificazione di qualità), Inarcassa (posizione contributiva di architetti e ingegneri), Inail (Durc), ministero degli Interni (certificato antimafia), ministero della Giustizia (casellario giudiziario) e Agenzia delle Entrate (regolarità fiscale). Su questo punto l'Autorità invita alla collaborazione. «È un compito molto difficile far dialogare i diversi sistemi – dice Santoro – ma immaginate che tipo di servizio potremmo offrire sostituendoci a tutti gli adempimenti che prima rimanevano in capo agli operatori privati. Una rivoluzione, che andrebbe estesa ad altri campi: penso al fisco».
Gelidi i commenti sull'obbligo di sottoscrivere una convenzione con l'Economia prevista dal Ddl stabilità. «Vediamo cosa succederà in Parlamento - è la risposta -. La banca dati è un “autobus normativo” di tale complessità per cui il conducente non può che essere unico»
Fonte: il Sole 24 ore
http://infrastrutture.ilsole24ore.com/bancadati/8110
lunedì 1 ottobre 2012
L'appalto precommerciale (PCP)
Nell’UE, come altrove nel mondo, il settore pubblico deve fare fronte a importanti sfide sociali. Si tratta, tra l’altro, di assicurare cure sanitarie di elevata qualità a prezzi accessibili per affrontare l’impatto dell’invecchiamento della popolazione, di lottare contro i cambiamenti climatici, di accrescere l’efficienza energetica, di migliorare l’accesso ad un insegnamento di elevata qualità e di gestire più efficacemente le minacce alla sicurezza. Per far fronte a tali sfide sono necessarie soluzioni nuove e migliori.
Alcuni dei miglioramenti necessari sono di tale complessità tecnologica che non esistono ancora sul mercato soluzioni stabili dal punto di vista commerciale ovvero le soluzioni esistenti presentano carenze che richiedono ulteriori attività di R&S. Elaborando strategie lungimiranti in materia di appalti, che includano appalti di R&S per sviluppare nuove soluzioni ai predetti problemi, il settore pubblico può avere un impatto significativo a medio e lungo termine sull’efficienza dei servizi pubblici e sulla capacità di innovazione e sulla competitività delle imprese europee.
Ciò rappresenta un'eccezione alla regola secondo la quale gli appalti pubblici, dato l'utilizzo dei soldi dei contribuenti, non comportano investimenti a rischio. Per questo gli appalti pubblici non sono in genere portati a stimolare l'innovazione secondo quello che sarebbe il loro potenziale.
Come realizzare la quadratura del cerchio? L'appalto precommerciale – o pre-commercial procurement (PCP) - è un approccio che consente ai committenti pubblici di:
- condividere con i fornitori i rischi e i vantaggi di progettazione, prototipizzazione e sperimentazione di nuovi prodotti e servizi, senza comportare aiuti di Stato;
- creare le condizioni ottimali per un'ampia commercializzazione e diffusione dei risultati delle attività di R&S mediante normalizzazione e/o pubblicazione.
- mettere in comune le risorse di più committenti;
Come primi acquirenti di ricerca e sviluppo (R&S), estremamente esigenti sul piano tecnologico, i committenti pubblici possono produrre un forte stimolo all'innovazione. Le autorità pubbliche dell'EU possono così erogare servizi pubblici in modo più rapido ed innovativo, nonché offrire alle imprese in Europa molteplici opportunità di conquistare un ruolo di leader sui nuovi mercati di tutto il mondo. Ridurre i tempi di conquista dei mercati sviluppando un forte mercato interno europeo per prodotti e servizi innovativi è essenziale all'Europa per riuscire a creare crescita ed occupazione in un mercato in così rapida evoluzione come quello delle TIC.
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/ - Fornisce maggiori dettagli in merito ad eventi in programma ed opportunita' di finanziamento nel settore degli appalti precommerciali
Fonte: portale tematico della Commissione Europea sulla società dell'informazione
Fonte: portale tematico della Commissione Europea sulla società dell'informazione
lunedì 24 settembre 2012
funzionario3puntozero - Stagione 2 - Appalti pubblici e politiche di coesione
Per inaugurare la seconda stagione del non fiction blog Funzionario3puntozero, pubblico il recentissimo dossier, della Commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento europeo , su due dei temi seguiti da questo blog: appalti pubblici e politica di coesione.
Lo studio parte con una spiegazione delle modalità e delle aree in cui tali appalti vengono applicati all’interno del contesto della politica di coesione e prosegue quindi con l’analisi dell’attuale situazione nell’UE, l’attuazione delle norme sugli appalti nella legislazione nazionale e la riforma, ancora in corso, del quadro normativo. L’argomento principale dello studio è l’importanza dell’aggiudicazione degli appalti nella politica di coesione dell’UE. Vengono inoltre forniti alcuni esempi pratici al fine di completare le informazioni ottenute dalla ricerca a tavolino. Una serie di interviste con professionisti che si occupano della politica di coesione ha favorito lo sviluppo di diverse raccomandazioni dello studio.
Lo studio parte con una spiegazione delle modalità e delle aree in cui tali appalti vengono applicati all’interno del contesto della politica di coesione e prosegue quindi con l’analisi dell’attuale situazione nell’UE, l’attuazione delle norme sugli appalti nella legislazione nazionale e la riforma, ancora in corso, del quadro normativo. L’argomento principale dello studio è l’importanza dell’aggiudicazione degli appalti nella politica di coesione dell’UE. Vengono inoltre forniti alcuni esempi pratici al fine di completare le informazioni ottenute dalla ricerca a tavolino. Una serie di interviste con professionisti che si occupano della politica di coesione ha favorito lo sviluppo di diverse raccomandazioni dello studio.
sabato 21 aprile 2012
Circolare Inps 54 del 13.04.2012: Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare
Anche l'Inps, attraverso la circolare 54 del 13.04.2012, ha comunicato le istruzioni operative per l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare.
Riepilogo riguardo l'intervento sostitutivo della stazione appaltante:
Riepilogo riguardo l'intervento sostitutivo della stazione appaltante:
- L'art. 4 del DPR 207/2010 (il Regolamento del Codice degli appalti) prevede che, in presenza di un Durc con irregolarità nei versamenti, le stazioni appaltanti si sostitutiscono al debitore principale versando le somme dovute per l'appalto direttamente agli Istituti o alle casse.
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito con circolare 3/2012 del 16 febbraio le prime indicazioni operative;
- Il 21 marzo, L'Inail, con nota n. 2029, ha illustrato gli aspetti dell'intervento sostitutivo che lo interessano direttamente;
- l'11 aprile, l'Agenzia delle entrate, con risoluzione 34/E, ha comunicato l'attivazione dei codici, da indicare nel modello F24, per consentire l'identificazione della stazione appaltante o amministrazione che procede ad effettuare l'intervento sostitutivo.
domenica 15 aprile 2012
Responsabilità solidale dell'appaltatore e intervento sostitutivo: i codici identificativi dall'Agenzia delle entrate
Responsabilità solidale dell'appaltatore
L’articolo 35, comma 28, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto la responsabilità solidale dell’ appaltatore per i versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, dovuti dal subappaltatore per le prestazioni di lavoro dipendente riferite ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.
L’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, precisa inoltre che
L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2010, n. 207, prevede l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore.
I codici identificativi
Con risoluzione 34/E l'Agenzia delle entrate comunica l'attivazione dei codici, da indicare nel modello F24, per consentire la corretta identificazione del soggetto obbligato in solido ovvero della stazione appaltante o amministrazione che procede ad effettuare l'intervento sostitutivo.
Risoluzione 34/E dell'Agenzia delle entrate
L’articolo 35, comma 28, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto la responsabilità solidale dell’ appaltatore per i versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, dovuti dal subappaltatore per le prestazioni di lavoro dipendente riferite ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.
L’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, precisa inoltre che
“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”Intervento sostitutivo
L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2010, n. 207, prevede l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore.
“Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”.
I codici identificativi
Con risoluzione 34/E l'Agenzia delle entrate comunica l'attivazione dei codici, da indicare nel modello F24, per consentire la corretta identificazione del soggetto obbligato in solido ovvero della stazione appaltante o amministrazione che procede ad effettuare l'intervento sostitutivo.
Risoluzione 34/E dell'Agenzia delle entrate
martedì 10 aprile 2012
Scheda: le modifiche nel 2012 al Codice dei contratti (II aggiornamento)
Aggiornamento della scheda sui principali provvedimenti che, nel
corso di questi primi mesi del 2012, hanno apportato modifiche al
codice dei contratti pubblici: venerdì 6 aprile è stata infatti
pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 4 aprile 2012, n. 35, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, cosiddetto "decreto semplificazioni".
Ecco la scheda aggiornata che riassumere le principali modifiche con i link ai testi normativi:
Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento.)
L'articolo 5 modifica l'articolo 135, comma 1 del codice dei contratti: il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita' dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato oltre che per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, anche per reati di usura, riciclaggio nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
Legge 24 marzo 2012 n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. c.d. Decreto liberalizzazioni)
Le modifiche al codice dei contratti sono contenute negli articoli tra il 41 ed il 55, ricompresi al titolo II - capo I, Misure per lo sviluppo infrastrutturale. Si tratta di norme riguardanti le opere strategiche ed il project financing. Con l'art. 44 della legge, viene introdotto un nuovo istitituto, il contratto di disponibilità: il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo.
Legge 4 aprile 2012 n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo c.d. Decreto semplificazioni)
Si segnala l'Art. 6 - bis Disposizioni per il pagamento dell’imposta di bollo per via telematica che stabilisce che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, verranno stabilite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le modalità per il calcolo e per il pagamento dell’imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui questa è dovuta.
Art. 14 - comma 6 bis: riguarda il DURC e stabilisce che "nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni". La norma quindi non riguarda servizi e forniture.
L'intera sezione III è dedicata poi alle semplificazioni in materia di appalti publici.
L'articolo 20 introduce varie modifiche al codice dei contratti. Viene introdotto l'art. 6 bis: la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alle gare di affidamento dei contratti pubblici avverrà attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In questo modo saranno fortemente semplificate le procedure di verifica. Viene modificato l'art. 38: il comma 1 ter prevede ora che "in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione é cancellata e perde comunque efficacia." In precedenza l'esclusione era di un anno.
Ulteriori modifiche introdotte dall'articolo 20 della legge 35/2012 riguardano le procedure per i contratti di sponsorizzazioni di interventi su beni culturali, le sanzioni interdittive per la SOA e la disciplina per la certificazione dei lavori eseguiti all'estero.
L'articolo 21 modifica il comma 2 dell'articolo 29 del Codice dei contratti: "in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento."
Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (decreto fiscale)
l'articolo 1, comma 5 del decreto-legge modifica il comma 2 dell'articolo 38 del codice dei contratti, precisando che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
In conseguenza di tale modifica, il contribuente ammesso a rateizzazione del debito tributario ed in regola con i pagamenti potrà essere ammesso a gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011Entra in vigore mercoledì 21 marzo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 6 marzo scorso.
Vengono aggiornati, per la prima volta dopo l'introduzione del Codice dei contratti, gli schemi tipo per la programmazione triennale e l'elenco annuale dei contratti pubblici.
In particolare è prevista l'introduzione, con la scheda 4, della facoltà per le Amministrazioni di redarre un documento di programmazione non solo dei lavori pubblici ma anche delle forniture e dei servizi.
Per i lavori pubblici, novità sui vincoli per inserire un lavoro nell'elenco annuale.
Ecco la scheda aggiornata che riassumere le principali modifiche con i link ai testi normativi:
Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento.)
L'articolo 5 modifica l'articolo 135, comma 1 del codice dei contratti: il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita' dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato oltre che per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, anche per reati di usura, riciclaggio nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
Legge 24 marzo 2012 n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. c.d. Decreto liberalizzazioni)
Le modifiche al codice dei contratti sono contenute negli articoli tra il 41 ed il 55, ricompresi al titolo II - capo I, Misure per lo sviluppo infrastrutturale. Si tratta di norme riguardanti le opere strategiche ed il project financing. Con l'art. 44 della legge, viene introdotto un nuovo istitituto, il contratto di disponibilità: il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo.
Legge 4 aprile 2012 n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo c.d. Decreto semplificazioni)
Si segnala l'Art. 6 - bis Disposizioni per il pagamento dell’imposta di bollo per via telematica che stabilisce che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, verranno stabilite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le modalità per il calcolo e per il pagamento dell’imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui questa è dovuta.
Art. 14 - comma 6 bis: riguarda il DURC e stabilisce che "nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni". La norma quindi non riguarda servizi e forniture.
L'intera sezione III è dedicata poi alle semplificazioni in materia di appalti publici.
L'articolo 20 introduce varie modifiche al codice dei contratti. Viene introdotto l'art. 6 bis: la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alle gare di affidamento dei contratti pubblici avverrà attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In questo modo saranno fortemente semplificate le procedure di verifica. Viene modificato l'art. 38: il comma 1 ter prevede ora che "in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione é cancellata e perde comunque efficacia." In precedenza l'esclusione era di un anno.
Ulteriori modifiche introdotte dall'articolo 20 della legge 35/2012 riguardano le procedure per i contratti di sponsorizzazioni di interventi su beni culturali, le sanzioni interdittive per la SOA e la disciplina per la certificazione dei lavori eseguiti all'estero.
L'articolo 21 modifica il comma 2 dell'articolo 29 del Codice dei contratti: "in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento."
Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (decreto fiscale)
l'articolo 1, comma 5 del decreto-legge modifica il comma 2 dell'articolo 38 del codice dei contratti, precisando che costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
In conseguenza di tale modifica, il contribuente ammesso a rateizzazione del debito tributario ed in regola con i pagamenti potrà essere ammesso a gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011Entra in vigore mercoledì 21 marzo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 6 marzo scorso.
Vengono aggiornati, per la prima volta dopo l'introduzione del Codice dei contratti, gli schemi tipo per la programmazione triennale e l'elenco annuale dei contratti pubblici.
In particolare è prevista l'introduzione, con la scheda 4, della facoltà per le Amministrazioni di redarre un documento di programmazione non solo dei lavori pubblici ma anche delle forniture e dei servizi.
Per i lavori pubblici, novità sui vincoli per inserire un lavoro nell'elenco annuale.
venerdì 6 aprile 2012
Appalti verdi: D.M. 7 marzo 2012: criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi energetici per gli edifici
Il D.M. del 7 marzo 2012, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, riguardante l'adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012.
L'allegato tecnico al Decreto, pubblicato in Gazzetta, è parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, (PAN GPP) e tiene conto delle Comunicazioni adottate dal Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea su Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul Green Public Procurement (GPP - Appalti verdi) (COM (2008) 400).
Questo documento contiene, oltre ad alcune indicazioni di carattere generale, i criteri ambientali minimi che le stazioni appaltanti pubbliche devono utilizzare nell’affidamento di:
I criteri ambientali minimi sono definiti nel rispetto del codice degli appalti pubblici, con particolare riferimento all’art. 68 comma 1 “Specifiche tecniche” (che stabilisce che le specifiche tecniche “ogniqualvolta sia possibile, devono essere definite in modo da tenere conto (...) della tutela ambientale”) ed alle norme sulla concorrenza.
Principali link sugli acquisti verdi della PA (GPP):
Pagina sugli acquisti verdi della PA del Ministero dell'Ambiente
Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della PA (PAN GPP)
Sistema di rilevazione dati sugli acquisti verdi dell'AVCP
L'allegato tecnico al Decreto, pubblicato in Gazzetta, è parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, (PAN GPP) e tiene conto delle Comunicazioni adottate dal Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea su Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul Green Public Procurement (GPP - Appalti verdi) (COM (2008) 400).
Questo documento contiene, oltre ad alcune indicazioni di carattere generale, i criteri ambientali minimi che le stazioni appaltanti pubbliche devono utilizzare nell’affidamento di:
- servizi di illuminazione e forza motrice,
- servizi di riscaldamento/raffrescamento (comprensivi dell’eventuale trattamento dell’aria e della fornitura di acqua calda sanitaria)
I criteri ambientali minimi sono definiti nel rispetto del codice degli appalti pubblici, con particolare riferimento all’art. 68 comma 1 “Specifiche tecniche” (che stabilisce che le specifiche tecniche “ogniqualvolta sia possibile, devono essere definite in modo da tenere conto (...) della tutela ambientale”) ed alle norme sulla concorrenza.
Principali link sugli acquisti verdi della PA (GPP):
Pagina sugli acquisti verdi della PA del Ministero dell'Ambiente
Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della PA (PAN GPP)
Sistema di rilevazione dati sugli acquisti verdi dell'AVCP
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