Aggiornamento della scheda sui principali provvedimenti che, nel
corso di questi primi mesi del 2012, hanno apportato modifiche al
codice dei contratti pubblici: venerdì 6 aprile è stata infatti
pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 4 aprile 2012, n. 35, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, cosiddetto "decreto semplificazioni".
Ecco la scheda aggiornata che riassumere le principali modifiche con i link ai testi normativi:
Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento.)
L'articolo 5 modifica l'articolo 135,
comma 1 del codice dei contratti: il responsabile del
procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo
stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle
finalita' dell'intervento, di procedere alla risoluzione del
contratto nel caso in cui sia intervenuta sentenza di condanna passata
in giudicato oltre che per frodi nei riguardi della stazione
appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri
soggetti comunque interessati ai lavori,
anche per reati di usura, riciclaggio nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.
Legge 24 marzo 2012 n. 27 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività. c.d. Decreto liberalizzazioni)
Le
modifiche al codice dei contratti sono contenute negli articoli tra il
41 ed il 55, ricompresi al titolo II - capo I, Misure per lo sviluppo
infrastrutturale. Si tratta di norme riguardanti le opere strategiche
ed il project financing. Con l'art. 44 della legge, viene introdotto un
nuovo istitituto, il contratto di disponibilità:
il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa
dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore
dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata
destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un
corrispettivo.
Legge 4 aprile 2012 n. 35 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo c.d. Decreto semplificazioni)
Si segnala l'Art. 6 - bis Disposizioni per il pagamento dell’imposta di bollo per via telematica
che stabilisce che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, verranno stabilite, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le
modalità per il calcolo e per il pagamento dell’imposta di bollo per via
telematica, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o
prepagate, per tutti i casi in cui questa è dovuta.
Art. 14 - comma 6 bis: riguarda il DURC
e stabilisce che "nell’ambito dei lavori pubblici e privati
dell’edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d’ufficio il
documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui
all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e
successive modificazioni". La norma quindi non riguarda servizi e forniture.
L'intera sezione III è dedicata poi alle semplificazioni in materia di appalti publici.
L'articolo 20 introduce varie modifiche al codice dei contratti. Viene introdotto l'art. 6 bis:
la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti
per la partecipazione alle gare di affidamento dei contratti pubblici
avverrà attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici,
istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture. In questo modo saranno fortemente
semplificate le procedure di verifica. Viene modificato l'art. 38: il comma 1 ter prevede ora che "in caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà
segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con
dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di
falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli
affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad
un anno, decorso il quale l'iscrizione é cancellata e perde comunque
efficacia." In precedenza l'esclusione era di un anno.
Ulteriori modifiche
introdotte dall'articolo 20 della legge 35/2012 riguardano le procedure per i contratti di
sponsorizzazioni di interventi su beni culturali, le sanzioni
interdittive per la SOA e la disciplina per la certificazione dei lavori
eseguiti all'estero.
L'articolo 21 modifica il comma 2 dell'articolo 29 del Codice dei contratti:
"in caso di appalto di opere o di servizi, il committente
imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con
l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori
entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le
quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali
dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto,
restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui
risponde solo il responsabile dell'inadempimento."
Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (decreto fiscale)
l'articolo 1, comma 5 del decreto-legge modifica il comma 2 dell'articolo 38 del codice dei contratti, precisando che costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
In
conseguenza di tale modifica, il contribuente ammesso a rateizzazione
del debito tributario ed in regola con i pagamenti potrà essere
ammesso a gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di
lavori, forniture e servizi.
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011Entra in vigore mercoledì 21 marzo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 6 marzo scorso.
Vengono aggiornati, per la prima volta dopo l'introduzione del Codice dei contratti, gli schemi tipo per la programmazione triennale e l'elenco annuale dei contratti pubblici.
In
particolare è prevista l'introduzione, con la scheda 4, della
facoltà per le Amministrazioni di redarre un documento di
programmazione non solo dei lavori pubblici ma anche delle forniture e
dei servizi.
Per i lavori pubblici, novità sui vincoli per inserire un lavoro nell'elenco annuale.
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