Responsabilità solidale dell'appaltatore
L’articolo 35, comma 28, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto la
responsabilità solidale dell’ appaltatore
per i versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e
assicurativi obbligatori, dovuti dal subappaltatore per le prestazioni
di lavoro dipendente riferite ai contratti di appalto e subappalto di
opere, forniture e servizi.
L’articolo 29, comma 2, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal decreto legge
9 febbraio 2012, n. 5, precisa inoltre che
“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente
imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore,
nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di
due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine
rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi
dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto,
restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui
risponde solo il responsabile dell'inadempimento”
Intervento sostitutivo
L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2010, n. 207, prevede l’
intervento sostitutivo
della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva
dell’esecutore e del subappaltatore.
“Nelle ipotesi previste
dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del
responsabile del procedimento del documento unico di regolarità
contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o
più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo
trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è
disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile”.
I codici identificativi
Con
risoluzione 34/E l'Agenzia delle entrate comunica l'
attivazione dei codici, da indicare nel modello F24,
per consentire la corretta identificazione del soggetto obbligato in
solido ovvero della stazione appaltante o amministrazione che procede ad effettuare l'intervento sostitutivo.
Risoluzione 34/E dell'Agenzia delle entrate