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giovedì 17 maggio 2012

Consiglio di Stato: affidamento di incarichi legali senza gara.

Interessante sentenza del Consiglio di Stato, la n. 2730 del 2012 sull’affidamento diretto dell’incarico di legale. Alcuni passaggi di sintesi della sentenza ed il link al testo integrale:

"(...) Il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale. L’affidamento di servizi legali è, a questa stregua, configurabile allorquando l’oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell’Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce (cfr.determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,. Servizi e Forniture).
(...)
Resta inteso che l’attività di selezione del difensore dell’ente pubblico, pur non soggiacendo all’obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare."

Sentenza Consiglio di Stato 2730 / 2012

mercoledì 4 aprile 2012

Soglia per l'affidamento diretto dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

Come noto, il d.l. 13 maggio 2011, n. 70 e la successiva legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, hanno modificato l’art. 125, comma 11, del codice dei contratti portando la soglia per l'affidamento diretto da parte del responsabile di procedimento a 40.000 euro.
Si è però creata una situazione d'incertezza per l'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, dato che l'art. 267 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti (d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010) continua a stabilire per questa tipologia di servizi una soglia diversa - 20.000 euro.
Il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, reso recentemente in risposta ad un'interrogazione in Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, è che
si debba assogettare anche il settore dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria al regime generale di cui all'articolo 125, comma 11
e che quindi valga anche per questa tipologia di servizi la soglia dei 40.000 euro.

Analoga interpretazione era già stata rilasciata dall'AVCP.

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