Gran parte del dibattito attuale sugli Open Data riguarda le loro potenzialità nell'aumentare la trasparenza e l'efficienza della PA.
Ad esempio, questo interessante articolo su ForumPa mostra come l'utilizzo degli Open Data per il monitoraggio di appalti pubblici e conflitti d'interesse possa favorire la trasparenza e prevenire casi di corruzione nell'azione amministrativa.
Ma, come sintetizza il titolo di questo articolo del Guardian, gli Open Data sono più di strumenti di trasparenza e analisi: possono essere occasioni, per la PA di promuovere occasioni di impresa e quindi di sviluppo. A questo proposito il mini caso studio, di David Eaves, pubblicato da Linked Open Data Italia sui dati del trasporto pubblico, spiega chiaramente quale sia la convenienza, anche economica, per l'amministrazione nel rendere Open i dati ed il modello di Business che si può sviluppare per i privati.
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martedì 28 febbraio 2012
lunedì 27 febbraio 2012
Autocertificazione del DURC
Alcuni appunti, da tenere aggiornati con le evoluzioni della normativa sul tema che definisco, per brevità, dell'autocertificabilità del DURC.
Partiamo dalla legge 106/2011 che ha introdotto un'importante novità nella normativa che regola l'acquisizione del Durc nei contratti pubblici: la possibilità per le imprese di presentare alla stazione appaltante una dichiarazione sostitutiva sull'assolvimento degli obblighi previdenziali anziché il DURC.
Devono però ricorrere alcune condizioni:
1) si deve trattare di contratti di forniture e servizi;
2) l'importo dev'essere inferiore a ventimila euro;
L'amministrazione è comunque tenuta ad effettuare controlli periodici sulla veridicità di tali dichiarazioni sostitutive.
Ecco il testo dell'articolo:
14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al d.P.R. n. 445 del 2000.
Legge 106/2011
Successivamente la legge n. 183/2011 ha introdotto nel Testo Unico sul procedimento amministrativo l'art. 44 bis che stabilische che:
Le informazioni relative alla regolarita' contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore
Tuttavia Ministero del lavoro, Inps ed Inail, nell'interpretare questa seconda norma, tendono ad escludere che si tratti di un'ulteriore possibilità di sostituire il Durc con un auto-dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi contributivi, quanto piuttosto della possibilità per la PA di acquisire il Durc dal soggetto interessato e vagliarlo con le modalità previste per le autocertificazioni. Si vedano in questo senso due documenti recentissimi: la circolare 619 del 16 gennaio 2012, del Ministero del lavoro e la nota congiunta Inail Inps 573 del 26 gennaio 2012.
Circolare Ministero del lavoro 619 del 16/01/2012
Nota Inail 573 del 26/01/2012
Partiamo dalla legge 106/2011 che ha introdotto un'importante novità nella normativa che regola l'acquisizione del Durc nei contratti pubblici: la possibilità per le imprese di presentare alla stazione appaltante una dichiarazione sostitutiva sull'assolvimento degli obblighi previdenziali anziché il DURC.
Devono però ricorrere alcune condizioni:
1) si deve trattare di contratti di forniture e servizi;
2) l'importo dev'essere inferiore a ventimila euro;
L'amministrazione è comunque tenuta ad effettuare controlli periodici sulla veridicità di tali dichiarazioni sostitutive.
Ecco il testo dell'articolo:
14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al d.P.R. n. 445 del 2000.
Legge 106/2011
Successivamente la legge n. 183/2011 ha introdotto nel Testo Unico sul procedimento amministrativo l'art. 44 bis che stabilische che:
Le informazioni relative alla regolarita' contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore
Tuttavia Ministero del lavoro, Inps ed Inail, nell'interpretare questa seconda norma, tendono ad escludere che si tratti di un'ulteriore possibilità di sostituire il Durc con un auto-dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi contributivi, quanto piuttosto della possibilità per la PA di acquisire il Durc dal soggetto interessato e vagliarlo con le modalità previste per le autocertificazioni. Si vedano in questo senso due documenti recentissimi: la circolare 619 del 16 gennaio 2012, del Ministero del lavoro e la nota congiunta Inail Inps 573 del 26 gennaio 2012.
Circolare Ministero del lavoro 619 del 16/01/2012
Nota Inail 573 del 26/01/2012
Decreto semplificazioni fiscali
Nel testo approvato dal Governo anche un passaggio che interessa il codice dei contratti:
"...Fino a ieri, il contribuente ammesso a una rateizzazione del debito tributario veniva considerato dalla legge inadempiente e, pertanto, veniva escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Il provvedimento pone rimedio a questa situazione, e considera il contribuente a tutti gli effetti adempiente (anche se a rate). Saranno gli uffici finanziari a rilasciare le apposite certificazioni e specificare l’effettiva situazione in cui versa il contribuente."
Comunicato Consiglio dei Ministri n. 16 del 24/02/2012
"...Fino a ieri, il contribuente ammesso a una rateizzazione del debito tributario veniva considerato dalla legge inadempiente e, pertanto, veniva escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Il provvedimento pone rimedio a questa situazione, e considera il contribuente a tutti gli effetti adempiente (anche se a rate). Saranno gli uffici finanziari a rilasciare le apposite certificazioni e specificare l’effettiva situazione in cui versa il contribuente."
Comunicato Consiglio dei Ministri n. 16 del 24/02/2012
venerdì 24 febbraio 2012
DURC - indicazioni operative per l'intervento sostitutivo
In presenza di un Durc con irregolarità nei versamenti, le stazioni appaltanti si sostitutiscono al debitore principale versando le somme dovute per l'appalto direttamente agli Istituti o alle casse. Questo meccanismo era già previsto dall'art. 4 del DPR 207/2010 (il Regolamento del Codice degli appalti).
Ora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare 3/2012 del 16 febbraio, fornisce le indicazioni operative per attivare l"intervento sostitutivo".
Circolare 3/2012 Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare 3/2012 del 16 febbraio, fornisce le indicazioni operative per attivare l"intervento sostitutivo".
Circolare 3/2012 Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
mercoledì 22 febbraio 2012
Decreto semplificazioni
Decreto 5/2012 Semplifica Italia
E' stato pubblicato il 9 febbraio in Gazzetta Ufficiale il decreto legge sulla semplificazione e lo sviluppo (Dl 5/2012), approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2012.
La PA è interessata dal DL in vari ambiti, in particolare con la definizione di una Agenda digitale e con le modifiche apportate al codice dei contratti.
Oltre alla lettura del testo originale possono essere interessanti alcuni approfondimenti:
Il sole 24 ore pubblica un calendario delle misure.
Lavoripubblici.it riassume le modifiche al codice dei contratti, considerando anche quelle assunte con gli altri provvedimenti di inizio 2012 ( il decreto sulle liberalizzazioni e la legge 3/2012)
Infine, Formez.it sintetizza il provvedimento e le sue ricadute su cittadini, imprese e pa
E' stato pubblicato il 9 febbraio in Gazzetta Ufficiale il decreto legge sulla semplificazione e lo sviluppo (Dl 5/2012), approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2012.
La PA è interessata dal DL in vari ambiti, in particolare con la definizione di una Agenda digitale e con le modifiche apportate al codice dei contratti.
Oltre alla lettura del testo originale possono essere interessanti alcuni approfondimenti:
Il sole 24 ore pubblica un calendario delle misure.
Lavoripubblici.it riassume le modifiche al codice dei contratti, considerando anche quelle assunte con gli altri provvedimenti di inizio 2012 ( il decreto sulle liberalizzazioni e la legge 3/2012)
Infine, Formez.it sintetizza il provvedimento e le sue ricadute su cittadini, imprese e pa
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